Titolo I

Disposizioni  generali

Art. 1.- È costituita un’Associazione denominata “AMICA Associazione Medici Italiani Contraccezione e Aborto”
L’Associazione ha sede a Roma, in via Terme Deciane n°2.

Art. 2. – L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
L’Associazione ha esclusivamente le seguenti finalità:

  1. Dato per acquisito il diritto di ogni donna di interrompere una gravidanza indesiderata nelle circostanze previste dalla legge 194/78 tuttora in vigore, obiettivo dell’Associazione è assicurare a tutte l’accesso e la libertà di scelta in merito alle varie possibili tecniche per l’aborto.
  2. Organizzare seminari e conferenze sui temi dell’aborto e della contraccezione.
    Organizzare corsi di formazione e di aggiornamento sui temi dell’aborto e della contraccezione per gli operatori e il personale sanitario addetto a tali servizi.
  3. Favorire la pubblicazione di studi e lavori scientifici, fornire informazione sui temi di contraccezione e aborto.

Art. 3. – L’Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nelle sue finalità.
Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali .

Art. 4. – Gli organi dell’Associazione sono l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo. Nessun organo, o singolo componente, ha diritto ad un compenso per le attività svolte, salvo il rimborso degli oneri sostenuti, debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo e opportunamente documentati.

Titolo II

I Soci

Art. 5. – Possono far parte del’Associazione le persone fisiche che per la ]oro attività di lavoro o di studio sono interessate all’attività dell’Associazione  stessa .
I Soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Per l’iscrizione richiesta espressa domanda scritta di ammissione. La domanda sottoposta all’approvazione del Consiglio Direttivo.
L’esclusione dei soci altresì rimessa alla decisione del Consiglio Direttivo .

Art. 6. – Il Socio che intenda recedere dalla Associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata 3 mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato.

L’Assemblea dei Soci

Art. 7. – L’Assemblea ordinaria dei Soci, è convocata su delibera del Consiglio Direttivo non meno di 7 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, si riunisce presso la sede legale, o in altra località da indicarsi nell’avviso di convocazione.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico finanziario e per Ia programmazione dell’attività futura.
La data e l’ordine del giorno dell’assemblea saranno comunicati ai Soci per lettera raccomandata, pasta elettronica o con altri mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni.

Art. 8. – Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.
Ciascun socio potrà rappresentare uno o più soci purché munito di regolare delega scritta.

Art. 9. – L’Assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti, o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata dal socio delegante.

Art. 10. – L’Assemblea, all’inizio di ogni riunione, elegge tra i soci presenti un presidente ed un segretario. II segretario provvede a redigere i verbali delle delibere dell’assemblea.
I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell’assemblea e dal segretario.

Art. 11. – I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente Statuto con Ia presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 2/3 dei Soci ed il consenso di 3/5 dei voti presenti o rappresentati.

Titolo IV

II Consiglio Direttivo

Art. 12. – II Consiglio Direttivo nominata dall’Assemblea ed è composto da non meno di 8 Soci come verrà  determinato dall’Assemblea stessa.
II primo Consiglio Direttivo sarà composto dai Soci Fondatori e durerà in carica 3 anni.
I suoi membri possono essere rieletti.
In caso di dimissioni o di impossibilità a mantenere la carica da parte di un consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimarranno in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l’intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e dovrà essere rinnovato.
La carica di consigliere  e gratuita.

Art. 13. – Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione delle finalità dell’Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare  il Consiglio :

  1. fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa;
  2. stabilisce l’importo delle quote annue di associazione;
  3. delibera sull’ammissione e l’esclusione dei soci;
  4. decide le attività e le iniziative dell’Associazione e la sua collaborazione con terzi a norma dell’art.3;
  5. approva il rendiconto economico e finanziario e la programmazione dell’attività futura da presentare all’assemblea dei soci;
  6. conferisce e revoca procure ai soci ed a soggetti terzi .

Art. 14. – Il Consiglio Direttivo nomina un Presidente, che dura in carica un anno e verrà sostituito a rotazione da uno dei Soci Fondatori con delibera del Consiglio Direttivo e non potrà essere rieletto.
II Presidente può nominare uno o più vice presidenti.
II Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che lo ritenga necessario, su iniziativa anche di un solo membro del Consiglio stesso e comunque non meno di una volta ogni tre mesi.

Art. 15. – Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza  di voti dei consiglieri presenti.
Le delibere sono valide se alla riunione sono presenti almeno la metà dei consiglieri.

Art. 16 – La firma e la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al Presidente e al Consiglio Direttivo con uguale responsabilità e con la firma di almeno la metà dei componenti del suddetto Consiglio.

Titolo V

Gruppi di studio

Art. 17 – Per iniziativa del Consiglio Direttivo o di soci, possono essere costituiti gruppi di studio per specifici settori. I gruppi di studio sono composti da soci con accertata competenza sull’argomento e possono cooptare esperti non facenti parte all’Associazione.
I gruppi di studio devono dare periodicamente, con una frequenza che sarà determinata dal Consiglio Direttivo, informazioni sullo stato dei lavori.

Titolo VI

Fondo comune dell’Associazione

Art. 18. – I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti esclusivamente dalle quote associative, dai contributi di singoli individui, società ed Enti privati e pubblici e da lasciti o donazioni di persone fisiche.
L’Associazione non ha alcun scopo di lucro per cui è esclusa la possibilità di distribuire utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante Ia vita dell’Associazione.

Art. 19. – L’anno sociale inizia il primo Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.

Titolo VII

Disposizioni finali

Art. 20. – Lo scioglimento del’Associazione deve essere approvato da almeno 2/3 dei soci. Nel caso dello scioglimento dell’Associazione il fondo comune residuo, eventualmente esistente, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità su scelta e decisione della stessa assemblea dei soci che ha deliberato lo scioglimento della Società

Art. 21. – Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Statuto, valgono le norme per le associazioni non riconosciute, previste dal Codice Civile.